Corte Cassazione - sentenza n. 17398/2004
In tema di condominio degli edifici il decoro architettonico, allorché possa individuarsi nel fabbricato una linea armonica, sia pure estremamente semplice, che ne
caratterizzi la fisionomia, è un bene comune il cui mantenimento è tutelato a prescindere dalla validità estetica assoluta delle modifiche che si intendono apportare.
Pertanto, una volta accertato che le modifiche non hanno una valenza ripristinatoria o migliorativa dell'originaria fisionomia, ma alterano quest'ultima sensibilmente, non ha
alcuna rilevanza l'accertamento, del tutto opinabile, del risultato estetico della modifica, che deve ritenersi non consentita quand'anche nel suo complesso possa apparire
a taluno gradevole.
Installazione di condizionatore sulla facciata condominiale
Estremamente sintetica e chiara la decisione assunta di recente dal Tribunale di Milano in materia di decoro architettonico. Ossia il Tribunale milanese con il provvedimento n.
179 del 9 Gennaio 2004, ha statuito che la collocazione sulla facciata condominiale di un voluminoso corpo sporgente (un compressore per condizionatore d'aria), costituisce un
inequivocabile alterazione della destinazione della facciata stessa (che é quella di fornire un aspetto architettonico regolare gradevole dell'edificio e non quella di
contenere corpi estranei che turbano l'equilibrio estetico complessivo dell'edifico medesimo).
Principio applicabile indipendentemente dal fatto che la facciata in questione non sia esposta al pubblico, ma solo ai condomini, in quanto la legge tutela proprio il diritto
degli stessi a non dover subire (e quindi essere soggetti a vedere) alterazioni antiestetiche del proprio bene comune.
Come stabilire l'effettivo danno al decoro
(Cass., sent. n. 16098/2003)
Nell’ipotesi in cui l’installazione dell’unità esterna dell’impianto di condizionamento sia di dimensioni normali, al fine di stabilire se vi è stata alterazione del decoro
architettonico del fabbricato condominiale, devono essere tenute presenti le condizioni in cui quest’ultimo si trovava prima dell’installazione predetta. In altre parole, se è
vero che un fabbricato, già pregiudicato sensibilmente sotto il profilo estetico, non può essere ulteriormente danneggiato, è altrettanto vero che non si può ragionevolmente
parlare di alterazione del decoro se la facciata risulta già fortemente compromessa (per esempio per la presenza di altri motori, infissi di varia natura, persiane multicolori,
preesistenza di contatori del gas con relative tubazioni, ecc...). Ne consegue che se sorge contestazione tra il condomino che vuole utilizzare il muro perimetrale e la restante
parte della collettività condominiale, il giudice, nel decidere dell’incidenza del corpo motore del condizionatore sul decoro architettonico, deve adottare, caso per caso,
criteri di maggiore o minore rigore in considerazione delle caratteristiche del singolo edificio e delle precedenti diverse modifiche operate da altri condomini che hanno già
danneggiato il decoro del caseggiato.
Uso delle parti comui
L’installazione di condizionatori d’aria e il decoro architettonico
Cass. Civ. 22.08.2003 n.12343
Con la sentenza in esame, la Cassazione ha ritenuto che, in ambito condominiale, per l’installazione di condizionatori d’aria, pur trattandosi di modificazione consentita ex
art. 1102 1° comma c.c. (cfr Cass. 3084/94), trovi applicazione analogica il divieto di alterare il decoro architettonico già previsto per le innovazioni ex art.1120 2° comma
c.c.. Nel pregiudizio estetico è compreso anche il pregiudizio economico (così anche Cass. 9717/97). Inoltre, trattandosi – nel caso di specie – di installazione su parete
esterna del fabbricato, è irrilevante il fatto che il condizionatore sia stato installato su una facciata che non prospetta sulla strada pubblica. Il giudizio sulla
lesione o meno del decoro architettonico, a seguito di installazione di condizionatori d’aria su muri esterni, dipende essenzialmente dalle caratteristiche specifiche
dell’impianto e dalle modalità con cui esso viene posizionato sulle parti comuni. Nel caso di specie, viste le mastodontiche dimensioni del condizionatore fatto installare
dai ricorrenti, la Cassazione ha rilevato che la presenza di altri condizionatori installati anteriormente sulla stessa parete esterna, se pure comporta un pregiudizio
alla estetica del fabbricato, non vale, però, a legittimare ulteriore aggravio, in considerazione delle misure particolarmente grandi del condizionatore e della sua
collocazione vicino alle finestre.
Per quanto concerne il decoro architettonico, vigono solo alcuni principi giurisprudenziali, giacché la legge non ha ancora provveduto a darne definizione alcuna.
Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, il decoro architettonico è costituito dall’estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture ornamentali che
costituiscono la nota dominante ed imprimono all’edificio una sua armoniosa fisionomia (Cass. 2189/81, Cass. 2313/88, Cass. 8731/98). Non è necessario che si tratti di
edificio di particolare prestigio (Cass. 8861/87). - Il Tribunale di Udine con sentenza del giorno 16/07/2001 ha deciso che ex art 7, 3° comma n.2 c.p.c., è di competenza del
Giudice di Pace la causa che riguarda le modalità di utilizzo del muro perimetrale dell’edificio condominiale, relativamente all’installazione più conveniente dal punto di
vista estetico e dell’eventuale inquinamento acustico ed ambientale.
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