Condizionatore rumoroso e sanzioni penali
Chi abita in un condominio deve controllare che il proprio condizionatore non sia troppo rumoroso, perché in caso di superamento dei limiti imposti dalla legge rischia
non solo un'azione giudiziaria civile per risarcimento danni, ma anche di essere coinvolto in un processo penale che si può concludere con una condanna per disturbo al
riposo delle persone ex art. 659 Cod. Pen.
In particolare, secondo i giudici ricorre tale situazione quando è dimostrato che i condizionatori determinano un rumore tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni
di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse si sia in concreto lamentata.
La valutazione circa la sussistenza del concreto pericolo di disturbo, deve essere effettuata nell'ambiente ove i rumori vengono percepiti. Tuttavia secondo i giudici non
vi è alcuna necessità di disporre una perizia fonometrica per accertare l'intensità dei rumori, quando esistono altre prove che rendono evidente come la fonte sonora emetta
rumori fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale tollerabilità, arrecando in tal modo disturbo alle occupazioni e al riposo delle persone (Corte di
Cassazione sentenza n. 23130/06 e n. 34240/05).
In ogni caso, se ricorrono gli estremi di tale contravvenzione, il colpevole rischia una multa fino a 309,00 euro (ma è previsto anche l'arresto).
Condizionatori, multe se rumorosi
Se si disturba il diritto costituzionale al riposo bisogna pagare un'ammenda. È quanto ha deciso la Cassazione pronunciandosi su un caso di vicinato a Palermo: «Gli impianti di condizionamento devono rispettare la comune tollerabilità»
Scatta la multa per chi ha l'impianto di condizionamento dell'aria troppo rumoroso e disturba il "diritto costituzionale" al riposo, e alla quiete, dei
vicini. La contravvenzione è pienamente legittima anche se le soglie di rumorosità del climatizzatore non superano i limiti fissati dalla legge. Lo sottolinea la Cassazione -
sentenza 23130 della I Sezione penale - rilevando che, per comminare la multa, è sufficiente che si produca disturbo alla «sensibilità media» delle persone e alla
«comune tollerabilità».
In particolare, la Suprema Corte ha confermato la multa di 300 euro nei confronti di A. F., titolare a Palermo di un ambulatorio di dialisi che aveva un impianto di
climatizzazione tenuto acceso fino a mezzanotte che non faceva dormire in pace la famiglia di A. C., che abitava sopra la struttura sanitaria.
Senza successo Angelo ha reclamato, in Cassazione, contro l'ammenda inflittagli, il 2 dicembre 2004, dal tribunale di Palermo per aver violato l'art. 659 del codice penale
che tutela la tranquillità e il riposo delle persone. Davanti ai supremi giudici, l'imputato si è difeso sostenendo che «in mancanza di un abuso nella utilizzazione dei
mezzi di esercizio del mestiere, per sua natura rumoroso, si doveva escludere la sussistenza della contravvenzione». In pratica, Angelo ha tentato di difendersi dicendo
che,nel suo caso,il condizionatore serviva per lo lo svolgimento della sua professione.
La Cassazione gli ha risposto che l'obiezione «non merita accoglimento. È sufficiente la dimostrazione che la condotta posta in essere dal proprietario dell'impianto di
condizionamento, sia tale da poter disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone, anche se una sola di esse sia sia lamentata». In questa
vicenda, infatti, solo la signora A.C. lo aveva denunciato.
Il Giudice di Pace nelle cause condominiali
A norma dell'art.7 del Codice di Procedura
Civile, il Giudice di Pace è il giudice di primo grado, competente
per decidere per le cause relative alla misura ed alle modalità
d'uso dei servizi condominiali nonché relative a rapporti tra
proprietari o detentori di immobili, adibiti a civile abitazione in
materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori,
scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale
tollerabilità. Interessante è quindi fornire qualche informazione
sulla disciplina che caratterizza il procedimento davanti a questo
giudice. Si dica innanzi tutto, che il Giudice di Pace è un giudice
cosiddetto monocratico (cioé unico), istituito nel 1990 e in
funzione dal '95, scelto fra laureati in giurisprudenza fra i 30 e i
70 anni, avvocati, notai, insegnanti di materie giuridiche, ex
funzionari di polizia. Al Giudice di pace ci si può rivolgere anche
oralmente, e si può stare in giudizio, senza l'ausilio di un
avvocato per cause fino a 516,46Euro (1 milione di Lire). Se si
attiva una procedura non contenziosa, il Giudice di Pace convoca le
parti e propone una soluzione secondo equità. Nel caso di accordo,
viene redatto un verbale che sancisce la conciliazione che ha valore
esecutivo. Chi, invece, intende avviare una procedura contenziosa,
deve depositare in cancelleria un atto formale di citazione,
contenente le proprie generalità e quelle della controparte, i fatti
e i mezzi di prova a dimostrazione del danno subito. In questo caso
il Giudice di Pace può disporre l'audizione di testimoni, perizie
tecniche, ispezioni e così via. Poi, una volta sentite le parti,
emette una sentenza vincolante per entrambi i contendenti. Sono
esenti da ogni spesa le cause di valore non superiore a 1032,91Euro
(2 milioni di Lire). L'assistenza legale è a carico delle parti, ma
giudice può condannare il soccombente a pagare anche quelle della
controparte. Una causa esperita innanzi al Giudice di pace raramente
si protrae per più di un anno. Ma quando insorge una controversia,
non sempre è necessario al fine della sua composizione rivolgersi ad
un giudice. Il nostro ordinamento ci offre infatti, delle
alternative, tra le quali particolarmente interessante è la
conciliazione. Uno strumento che si sta diffondendo sempre di più
nel nostro paese e che permette, in tempi brevi e a costi
sostenibili, di dirimere le controversie. Sono ormai diverse,
infatti, le Camere di Commercio, sparse in tutta Italia, che hanno
aperto presso le proprie sedi degli sportelli di riconciliazione.
Ossia degli organismi conciliativi di carattere collegiale, composti
da un rappresentante di ciascun contendente e da un terzo soggetto,
al di sopra delle parti, designato dalla Camera di Commercio: un
tecnico del settore se si tratta di contenzioso tecnico, un avvocato
se la controversia è prevalentemente giuridica. La parte che ricorre
presenta una domanda scritta con i motivi del contenzioso. Convocata
la controparte, l'iter di conciliativo si svolge al massimo in tre
sedute e si conclude con un verbale di conciliazione che, a
differenza delle sentenze del giudice, non è vincolante. Le parcelle
dei conciliatori, in genere contenute, sono liquidate direttamente
dalla Camera di Commercio.
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